Codice Deontologico

 Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

 

 

 CODICE DEONTOLOGICO DELLA PROFESSIONE DI

DOTTORE COMMERCIALISTA ED ESPERTO CONTABILE

 

 approvato

dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e  degli Esperti Contabili in data 9 aprile 2008

 

TESTO COORDINATO AGGIORNATO AL 1° SETTEMBRE 2010

 

 

 

INDICE

 

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI ……………………………………………………………………………………………………………5

 

Articolo 1        Definizioni ………………………………………………………………………………………………………………………………5

Articolo 2        Contenuto del Codice ……………………………………………………………………………………………………………….5

Articolo 3        Potestà disciplinare ………………………………………………………………………………………………………………….5

Articolo 4        Ambito di applicazione ……………………………………………………………………………………………………………..5

Articolo 5        Interesse pubblico ……………………………………………………………………………………………………………………5

Articolo 6        Integrità ………………………………………………………………………………………………………………………………….6

Articolo 7        Obiettività……………………………………………………………………………………………………………………………….6

Articolo 8        Competenza e diligenza …………………………………………………………………………………………………………….6

Articolo 9        Indipendenza …………………………………………………………………………………………………………………………..6

Articolo 10      Riservatezza…………………………………………………………………………………………………………………………….7

Articolo 11      Comportamento professionale……………………………………………………………………………………………………7

Articolo 12      Prestazioni professionali svolte al di fuori del paese di origine ……………………………………………………..7

Articolo 13      Esercizio della professione in cooperazione con terzi …………………………………………………………………..7

Articolo 14      Responsabilità professionale……………………………………………………………………………………………………..7

 

TITOLO II – RAPPORTI PROFESSIONALI ………………………………………………………………………………………………………7

 

CAPO 1 – RAPPORTI CON I COLLEGHI …………………………………………………………………………………………………………………….7

Articolo 15      Collaborazione tra colleghi……………………………………………………………………………………………………….8

Articolo 16      Subentro ad un collega ……………………………………………………………………………………………………………..8

Articolo 17      Assistenza congiunta allo stesso cliente ………………………………………………………………………………………9

Articolo 18      Assistenza a clienti aventi interessi in conflitto con clienti assistiti da altro professionista ………………..9

Articolo 19      Corrispondenza tra colleghi………………………………………………………………………………………………………9

CAPO 2 – RAPPORTI CON I CLIENTI………………………………………………………………………………………………………………………..9

Articolo 20      Principi generali ……………………………………………………………………………………………………………………..9

Articolo 21      Accettazione dell’incarico …………………………………………………………………………………………………………9

Articolo 22      Esecuzione dell’incarico …………………………………………………………………………………………………………..9

Articolo 23      Cessazione dell’incarico …………………………………………………………………………………………………………10

Articolo 24      Fondi dei clienti, garanzie e prestiti………………………………………………………………………………………….10

Articolo 25      Compenso professionale………………………………………………………………………………………………………….10

CAPO 3 – RAPPORTI CON GLI ENTI ISTITUZIONALI DI CATEGORIA …………………………………………………………………………….10

Articolo 26      Elettorato attivo……………………………………………………………………………………………………………………..10

Articolo 27      Elettorato passivo…………………………………………………………………………………………………………………..10

Articolo 28      Incarichi istituzionali ……………………………………………………………………………………………………………..11

Articolo 29      Rapporti con gli Ordini locali ed il Consiglio Nazionale……………………………………………………………..11

Articolo 30      Rapporti con la Cassa Nazionale di previdenza …………………………………………………………………………11

CAPO 4 – RAPPORTI CON COLLABORATORI  E DIPENDENTI……………………………………………………………………………………….11

Articolo 31      Rapporti con collaboratori………………………………………………………………………………………………………11

Articolo 32      Remunerazione dei dipendenti …………………………………………………………………………………………………11

Articolo 33      Rispetto della riservatezza……………………………………………………………………………………………………….11

Articolo 34      Collaboratori di altri professionisti ………………………………………………………………………………………….11

CAPO 5 – RAPPORTI CON I TIROCINANTI  ………………………………………………………………………………………………………………11

Articolo 35      Doveri del professionista…………………………………………………………………………………………………………11

Articolo 36      Obblighi del tirocinante ………………………………………………………………………………………………………….12

Articolo 37      Trattamento economico e durata del tirocinio ……………………………………………………………………………12

CAPO 6 – ALTRI RAPPORTI …………………………………………………………………………………………………………………………………12

Articolo 38      Rapporti con i pubblici uffici……………………………………………………………………………………………………12

Articolo 39      Rapporti con la stampa …………………………………………………………………………………………………………..13

Articolo 40      Rapporti con altre professioni………………………………………………………………………………………………….13

 

TITOLO III – CONCORRENZA ……………………………………………………………………………………………………………………….13

 

Articolo 41      Utilizzo di cariche pubbliche……………………………………………………………………………………………………13

Articolo 42      Esercizio abusivo dell’attività professionale………………………………………………………………………………13

Articolo 43      Divieto di intermediazione ………………………………………………………………………………………………………13

 

 

 

Articolo 44      Informazione e pubblicità informativa ………………………………………………………………………………………13

 

TITOLO IV – DISPOSIZIONI TRANSITORIE ………………………………………………………………………………………………….13

 

Articolo 45      Entrata in vigore ……………………………………………………………………………………………………………………13

 

 

 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

 

 

 

–      visto  l’art.  29,  lett.  c),  del  decreto  legislativo  28  giugno  2005,  n. 139  in base  al  quale  il

 

Consiglio Nazionale adotta ed aggiorna il codice deontologico della professione;

 

–      visto l’art. 49, comma 1, del citato decreto legislativo n. 139 del 2005, in base al quale il procedimento disciplinare nei confronti dell’iscritto all’Albo è volto ad accertare la sussistenza della  responsabilità  disciplinare  dell’incolpato  per  le  azioni  od  omissioni  che  integrino violazione di norme di legge e regolamenti, del codice deontologico, o che siano comunque ritenute in contrasto con i doveri generali di dignità, probità e decoro, a tutela dell’interesse pubblico al corretto esercizio della professione;

–      visto l’art. 50, comma 6, del citato decreto legislativo n. 139 del 2005, in base al quale il professionista è sottoposto a procedimento disciplinare anche per fatti non riguardanti l’attività professionale, qualora si riflettano sulla reputazione professionale o compromettano l’immagine e la dignità della categoria;

–      visto  il  Code  of  Ethics  for  Professional  Accountants  emanato  dall’IFAC  –  International

 

Federation of Accountants, nella versione attualmente in vigore;

 

–      visti gli orientamenti  in materia  deontologica  espressi  dalla  FEE  – Fédération  des Experts

 

Comptables Européens;

 

–      considerata la necessità ed urgenza di emanare un nuovo codice deontologico della professione a seguito dell’istituzione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili, in sostituzione dei previgenti codici deontologici approvati dai soppressi Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Consiglio Nazionale dei Ragionieri e Periti Commerciali;

–      in attesa di una più ampia riforma del codice deontologico, nel cui ambito saranno incluse norme di maggior dettaglio per l’esercizio della professione e di funzioni di essa;

ha emanato il seguente

 

 

 

CODICE DEONTOLOGICO DELLA PROFESSIONE

 

DI DOTTORE COMMERCIALISTA ED ESPERTO CONTABILE

 

 

 

 

 

 

*     *     *


 

Articolo 2      CONTENUTO DEL CODICE

 

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

 

Articolo 1      DEFINIZIONI

1.         Ai fini del presente Codice deontologico:

a)   decreto n. 139 del 2005” indica il decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139: “Costituzione dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma  dell’articolo  2  della  legge  24 febbraio 2005, n. 34”;

b)    professionista”     indica     chi      è      iscritto

all’Albo  dei  Dottori  Commercialisti  e degli Esperti Contabili nella sezione A – Commercialisti o nella sezione B – Esperti contabili;

c)     esercizio        della        professione”        indica

l’esercizio dell’attività di commercialista e di  esperto  contabile,  ai  sensi  del combinato disposto degli articoli 1 e 2 del decreto n. 139 del 2005;

d)  Consiglio Nazionale” indica il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”;

e)     tirocinante” indica colui che svolge o che ha svolto, in tutto o in parte, il tirocinio professionale ai sensi degli articoli 40 e seguenti del decreto n. 139 del 2005, fino a quando non abbia assunto la qualifica di “professionista”  in  virtù  della  sua iscrizione all’Albo;

f)      Cliente” è il soggetto che affida l’incarico al professionista ed è il destinatario o beneficiario  della  prestazione professionale;   qualora un soggetto affidi un incarico a beneficio o nell’interesse di terzi, tutti i soggetti coinvolti dovranno essere considerati “cliente”;

g) Codice”  indica  il presente  Codice deontologico della professione di dottore commercialista ed esperto contabile.


1.         Il presente  Codice contiene  principi e regole che il      professionista      deve      osservare nell’esercizio della professione.

2.         Il comportamento del professionista,  anche al

di fuori dell’esercizio della professione, deve essere consono al decoro e alla dignità della stessa.

3.         Il professionista è tenuto alla conoscenza delle

norme del presente Codice, la cui ignoranza non lo esime dalla responsabilità disciplinare.

 

Articolo 3      POTESTÀ DISCIPLINARE

1.         L’inosservanza  dei  precetti,  degli  obblighi  e dei divieti fissati dal presente Codice e ogni azione od omissione, comunque contraria al decoro         o     al     corretto     esercizio     della professione, sono punibili con le sanzioni disciplinari previste dalla legge.

2.         Le   sanzioni   devono   essere   adeguate   alla

gravità degli atti compiuti.

 

Articolo 4      AMBITO DI APPLICAZIONE

1.         Il   presente   Codice   si   applica   agli   iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, nella sezione A – Commercialisti e nella sezione B – Esperti contabili.

2.         Le  norme  del  presente  Codice  si  applicano altresì, in quanto compatibili, agli iscritti nell’elenco speciale dei non esercenti, di cui all’art. 34 del decreto n. 139 del 2005, e ai tirocinanti.

 

Articolo 5      INTERESSE PUBBLICO

1.         Il     professionista     ha     il     dovere     e     la responsabilità di agire nell’interesse pubblico.

2.         Soltanto  nel  rispetto  dell’interesse  pubblico egli potrà soddisfare le necessità del proprio cliente.

3.         A      causa      dell’interesse       pubblico,       il professionista che venga a conoscenza di violazioni del presente Codice da parte di colleghi ha il dovere di informare il Consiglio dell’Ordine competente delle suddette violazioni.

 

 

 

 

4.         L’uso  del  sigillo  professionale  è disciplinato da                apposito    regolamento    del    Consiglio Nazionale.

 

Articolo 6      INTEGRITÀ

1.         Il  professionista   dovrà  agire  con  integrità, onestà e correttezza in tutte le sue attività e relazioni, sia di natura professionale, sia di natura personale,  senza fare discriminazioni di religione, razza, nazionalità, ideologia politica, sesso o classe sociale.

2.         Il  professionista   non  deve  essere  in  alcun modo associato con dichiarazioni, comunicazioni o informative, a chiunque indirizzate,  che non rispondano  a verità, ovvero  che  contengano  informazioni fuorvianti, ovvero che omettano informazioni fondamentali ad evitare di fuorviare il destinatario delle suddette comunicazioni.

3.         Il  professionista  deve  evitare  di  perseguire

utilità non dovute e deve adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte nei confronti del cliente o di terzi in genere.

 

Articolo 7      OBIETTIVITÀ

1.         Il  professionista   deve  agire   in  assenza   di pregiudizi, conflitti di interessi o indebite pressioni  di  altri  che  possano  influenzare  il suo giudizio o la sua attività professionale.

2.         Egli dovrà quindi evitare  qualsiasi  relazione che possa essere causa di pregiudizio o di indebita influenza nel suo giudizio o nella sua attività professionale.

3.         Il  professionista   deve  fornire  i  suoi  pareri

senza essere influenzato dalle aspettative del cliente  e si deve pronunciare con sincerità, in totale obiettività, evidenziando, se del caso, le riserve necessarie sul valore delle ipotesi formulate e delle conclusioni raggiunte.

 

Articolo 8      COMPETENZA, DILIGENZA E QUALITÀ DELLE PRESTAZIONI

1.         Il  professionista   ha  il  dovere   continuo   di

mantenere la sua competenza e capacità professionale al livello richiesto per assicurare ai suoi clienti l’erogazione di prestazioni professionali di livello qualitativamente elevato, secondo le correnti prassi e tecniche professionali e disposizioni normative.

2.         Il professionista  non deve accettare  incarichi

professionali in materie su cui non ha un’adeguata  competenza,  tenuto  conto  della


complessità della pratica e di ogni altro elemento utile alla suddetta valutazione.

3.         Il  professionista   deve   dedicare   a  ciascuna questione esaminata la cura e il tempo necessari, in maniera da acquisire una sufficiente certezza prima di formulare qualsiasi parere.

4.         Il  professionista   dovrà  informare  il  cliente

della necessità di avvalersi, nell’erogazione della prestazione professionale, della collaborazione di altro professionista avente specifica competenza, a causa della sua specializzazione, in problematiche attinenti l’incarico affidatogli, su cui il primo non abbia adeguata competenza.  Tale obbligo si applica anche qualora le circostanze richiedano l’intervento di soggetti iscritti in altri Albi professionali.

5.         L’adempimento  degli obblighi di formazione professionale continua, secondo quanto previsto       dai     regolamenti     emanati     dal Consiglio Nazionale e dagli Ordini locali, costituisce il requisito minimo richiesto al professionista per il mantenimento della sua competenza professionale, ma non lo esonera dalle           ulteriori     attività     formative,     rese necessarie                dalla     natura     degli     incarichi professionali assunti, al fine di adempiere a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo.

6.         Il    professionista,    nell’erogare    le    proprie

prestazioni, deve agire in modo diligente, secondo quanto richiesto dalla prassi professionale  e  dai  principi  di comportamento approvati dal Consiglio Nazionale.

7.         Nell’esercizio         della          professione          il

professionista è tenuto a far sì che i propri dipendenti e collaboratori operino con la competenza   e   la   diligenza   richiesta   dalla natura dell’attività da essi svolta.

8.         Il    professionista     deve    dotarsi     di    una organizzazione materiale e personale coerente con le necessità imposte dalla tipologia di prestazioni professionali rese.

 

Articolo 9      INDIPENDENZA

1.         Il professionista  deve agire nel rispetto delle norme  sull’indipendenza  e  sulle incompatibilità  previste in relazione    alla natura dell’incarico affidatogli.

2.         I        requisiti       di        indipendenza       e        le

incompatibilità  sono  stabiliti  dalla  legge;    il

 

 

 

 

professionista è tenuto ad ottemperare alle interpretazioni in materia di indipendenza ed incompatibilità approvate dal Consiglio Nazionale.

3.         In  assenza  di  interpretazioni  approvate  dal

Consiglio Nazionale in relazione a specifiche funzioni  professionali,  si applicano  le regole di indipendenza ed incompatibilità maggiormente   rigorose   tra   quelle   previste dalla legge e quelle previste dal vigente Code of Ethics for Professional Accountants  emanato dall’IFAC.

4.         In ogni caso,  il professionista  non deve  mai

porsi in una situazione che possa diminuire il suo libero arbitrio o essere di ostacolo all’adempimento dei suoi doveri, così come deve evitare qualsiasi situazione in cui egli si trovi in conflitto di interessi.

5.         Il  professionista  eviterà  parimenti  che  dalle circostanze un terzo possa presumere la mancanza di indipendenza; a tal fine, il professionista dovrà essere libero da qualsiasi legame di ordine personale, professionale o economico che possa essere interpretato come suscettibile  di  influenzare  negativamente  la sua integrità o la sua obiettività.

 

Articolo 10  RISERVATEZZA

1.         Il professionista,  fermi  restando  gli  obblighi del segreto professionale e di tutela dei dati personali, previsti dalla legislazione vigente, deve                rispettare      la      riservatezza      delle informazioni acquisite nell’esercizio della professione e non deve diffondere tali informazioni ad alcuno, salvo che egli abbia il diritto  o  il  dovere  di  comunicarle  in conformità alla legge.

2.         Le informazioni  acquisite  nell’esercizio  della professione non possono essere utilizzate per ottenere  alcun  indebito  vantaggio  personale del professionista o di terzi.

3.         Il professionista vigilerà affinché il dovere di

riservatezza sia rispettato anche dai suoi dipendenti e collaboratori.

 

Articolo 11  COMPORTAMENTO  PROFESSIONALE

1.         Il   comportamento   del   professionista   deve essere  consono  alla  dignità,  all’onore,  al decoro  e  all’immagine  della  professione, anche al di fuori dell’esercizio della stessa.

2.         Esso deve essere altresì conforme al dovere di lealtà nei confronti dei clienti e dei colleghi.


3.         Il     professionista     deve     adempiere     alle disposizioni  dell’ordinamento  giuridico  di volta in volta applicabili ed astenersi da qualsiasi azione che possa arrecare discredito al prestigio della professione e dell’Ordine al quale appartiene.

4.         Il    professionista     deve    comportarsi     con cortesia e rispetto nei confronti di tutti coloro con i quali egli viene in contatto nell’esercizio della professione.

 

Articolo 12  PRESTAZIONI PROFESSIONALI SVOLTE AL DI FUORI DEL PAESE DI ORIGINE

1.         Il      professionista    che      eroghi     prestazioni

professionali al di fuori del territorio italiano dovrà applicare le disposizioni del presente Codice e quelle delle norme deontologiche vigenti nel paese estero, se ed in quanto esistenti.  In  caso  di  conflitto,  si  dovrà applicare la disposizione maggiormente rigorosa sotto il profilo deontologico.

2.         Coloro       che       sono       iscritti       ad       Ordini

professionali di altri paesi e che esercitino legittimamente  in  Italia  le  attività professionali  disciplinate  dal  decreto  n.  139 del  2005  dovranno  adempiere  alle disposizioni del presente Codice.

 

Articolo 13  ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE IN COOPERAZIONE  CON TERZI

1.         Il professionista  che eserciti  la professione  o

che  eroghi,  anche  occasionalmente, prestazioni   professionali   in   collaborazione con  soggetti  non  appartenenti  alla professione, siano essi iscritti o meno ad altri Albi o elenchi professionali, dovrà accertarsi che questi adottino comportamenti conformi alle disposizioni previste dal presente Codice.

 

Articolo 14  RESPONSABILITÀ  PROFESSIONALE

1.         Il professionista  deve porsi in condizione  di poter risarcire gli eventuali danni causati nell’esercizio  della  professione,  anche mediante adeguata copertura assicurativa.

 

 

TITOLO II – RAPPORTI PROFESSIONALI

 

CAPO 1 – RAPPORTI CON I COLLEGHI

 

 

 

 

Articolo 15  COLLABORAZIONE  TRA COLLEGHI

1.         Il   professionista    deve   comportarsi   con   i colleghi con correttezza, considerazione, cortesia, cordialità ed assistenza reciproca. Costituiscono manifestazioni di cortesia e di considerazione la puntualità, la tempestività e la sollecitudine nei rapporti con i colleghi. Costituisce assistenza reciproca anche la disponibilità del professionista alla sostituzione   nella  conduzione   e/o  gestione dello studio di altro collega, che ne faccia richiesta all’Ordine, per temporaneo impedimento dovuto a ragioni di salute, maternità, paternità, affido ovvero oggettiva difficoltà.

2.         Il  professionista  non  può  usare  espressioni sconvenienti ed offensive nello svolgimento dell’attività professionale, nemmeno per ritorsione nei confronti del comportamento scorretto di colleghi o di terzi.

3.         Il  giovane  professionista   deve  trattare  con

riguardo il collega più anziano, il quale, con suggerimenti   e  consigli,  può  rappresentare una guida ed un esempio nell’esercizio della professione.

4.         Il professionista deve astenersi dall’esprimere

giudizi o dall’avviare azioni suscettibili di nuocere alla reputazione dei colleghi, senza fondato motivo.

5.         Il professionista  deve, in ogni caso, astenersi da iniziative o comportamenti tendenti ad acquisire in modo scorretto un cliente assistito da altro collega.

6.         Il   presente   articolo   si   applica   anche   con riferimento ai rapporti tra colleghi all’interno di uno studio associato, ed ai rapporti tra colleghi che risolvono il contratto o l’accordo di    associazione     professionale     tra     loro esistente.

7.         Qualsiasi  corrispettivo  versato  o ricevuto  da un professionista deve essere correlato ad una prestazione effettivamente svolta. La sola indicazione  ad  un  cliente  del  nome  di  un collega o di un altro professionista non può essere considerato come tale. Sono fatti salvi i pagamenti effettuati tra professionisti per la cessione dello studio professionale ovvero di elementi, anche immateriali, di esso.

 

Articolo 16  SUBENTRO AD UN COLLEGA

1.         Il  professionista,   chiamato   a  sostituire   un collega nello svolgimento di un incarico professionale,   deve   osservare   procedure   e


formalità corrette e comportarsi con lealtà. Salvo  impedimenti   particolari,  casi  di urgenza,   di   forza   maggiore   o   altre   gravi ragioni, il professionista deve rispettare le disposizioni che seguono.

2.         Prima di accettare l’incarico, il professionista deve:

a)    accertarsi che il cliente abbia informato il

collega della richiesta di sostituzione; in difetto, provvedere ad informarlo senza indugio;

b)  accertarsi  che la sostituzione  non sia richiesta  dal  cliente  per  sottrarsi  al rispetto       della     legge,     alla     corretta esecuzione dell’incarico imposta dal precedente collega o al riconoscimento delle legittime spettanze di quest’ultimo;

c)    invitare  il  cliente  a  pagare  il  compenso

dovuto  al  precedente  collega,  salvo  che tale ammontare sia stato debitamente contestato.

3.         Il professionista che venga sostituito da altro collega deve prestare al subentrante piena collaborazione; trasmettergli senza indugio, e previo       consenso     del     cliente,     tutta     la documentazione in suo possesso; e adoperarsi affinché  il  subentro  avvenga  senza pregiudizio per il cliente.

4.         Il professionista deve declinare l’incarico se il cliente vieta al collega che lo ha preceduto di fornirgli  tutti  gli  atti  e  le  informazioni necessari per la corretta esecuzione del mandato.

5.         In    caso    di    decesso    di    un    collega,    il professionista, chiamato a sostituirlo nella temporanea  gestione  dello studio dal Presidente del Consiglio dell’Ordine di appartenenza, ha l’obbligo di accettare l’incarico, salvo giustificato impedimento o altro giustificato motivo.

6.         Il   successore    deve   agire   con   particolare

diligenza, avendo riguardo agli interessi degli eredi, dei clienti e dei collaboratori del collega deceduto.

7.         In  presenza  di  pratiche  iniziate  dal  collega deceduto e continuate dal successore, la liquidazione dei rispettivi compensi spettanti ai due professionisti avviene, nei casi dubbi o in quelli di rilevante interesse economico, previo parere del Consiglio dell’Ordine.

8.         In caso di sospensione, o di altro temporaneo

impedimento di un professionista, il collega chiamato  a sostituirlo  cura  la gestione  dello

 

 

 

 

studio del sospeso o impedito con particolare diligenza e si adopera a conservarne le caratteristiche.

 

Articolo 17  ASSISTENZA CONGIUNTA ALLO STESSO CLIENTE

1.         I   professionisti   che   assistono   uno   stesso

cliente devono stabilire tra loro rapporti di cordiale collaborazione nell’ambito dei rispettivi compiti. Essi devono tenersi reciprocamente informati sull’attività svolta e da svolgere e, a tal fine, si consultano per definire il comune comportamento.

2.         Il            professionista,           constatate           nel

comportamento del collega manifestazioni di condotta professionale gravemente scorretta, informa immediatamente il Consiglio dell’Ordine.

3.         [abrogato]

 

Articolo 18  ASSISTENZA A CLIENTI AVENTI INTERESSI IN CONFLITTO CON CLIENTI ASSISTITI DA ALTRO PROFESSIONISTA

1.         La tutela  dei  giusti  interessi  del  cliente  non

può mai condurre a comportamenti che non siano improntati a correttezza e lealtà.

2.         Il      professionista     deve      comportarsi,     nei

confronti del collega che assista altro cliente, secondo i principi e le regole generali di colleganza, curando che non abbiano a crearsi motivi di contrasto personale, ed astenendosi dal trattare direttamente con il cliente del collega.

3.         Il professionista  non esprime  apprezzamenti

o giudizi critici sull’operato del collega ed usa la massima moderazione quando insorgono contrasti  di opinione  sulle modalità  tecniche di svolgimento della pratica.

4.         Il   professionista,   in   particolare,   non   trae profitto  dall’eventuale  impedimento  del collega che assiste altro cliente; né si giova di informazioni confidenziali o di scritti di carattere   riservato   che  lo  stesso   gli  abbia fornito.

 

Articolo 19  CORRISPONDENZA  TRA COLLEGHI

1.         Il  professionista  non  può  divulgare  scritti  o informazioni riservate ricevute, anche occasionalmente, da un collega o da altri professionisti.

2.         Il    professionista    non    può    divulgare    o registrare  una  conversazione,   senza  il consenso   del   collega   o,   se   si   tratta   di


conferenze, senza il consenso di tutti i partecipanti. In caso di comunicazioni a distanza deve rendere nota agli interlocutori l’eventuale partecipazione di terzi.

 

 

CAPO 2 – RAPPORTI CON I CLIENTI

 

Articolo 20  PRINCIPI GENERALI

1.         Il  cliente   ha  il  diritto   di  scegliere   il  suo professionista e di sostituirlo in qualsiasi momento.

2.         Il  professionista  ha  il  diritto  di  scegliere  i

clienti nei confronti dei quali erogare le sue prestazioni professionali.

 

Articolo 21  ACCETTAZIONE  DELLINCARICO

1.         Prima  di  accettare  un  incarico  professionale da un cliente, il professionista  deve valutare se  tale  accettazione  possa  dar  luogo  a violazione dei principi espressi dal presente Codice quali, a titolo esemplificativo, il coinvolgimento del cliente in attività illegali o la sua dubbia onestà.

2.         Alla  luce  della  disamina  compiuta  e  della

possibilità o meno di assumere le misure necessarie ad impedire che l’accettazione dell’incarico  dia  luogo  a violazioni  da  parte del professionista, questo deve informare tempestivamente il cliente della propria decisione di accettare o meno l’incarico.

3.         Il  professionista  deve  adoperarsi  affinché  il

mandato sia conferito per iscritto, onde precisarne limiti e contenuti, anche allo scopo di  definire  l’ambito  delle  proprie responsabilità.

4.         È comunque opportuno che il professionista, il quale  abbia  ricevuto  un mandato  verbale, ne dia conferma scritta al cliente.

5.         Il professionista  che accetta un incarico deve assicurare  la  specifica  competenza  richiesta ed anche un’adeguata organizzazione dello studio.

 

Articolo 22  ESECUZIONE DELLINCARICO

1.         Il professionista  deve usare la diligenza  e la perizia richieste dalle norme che regolano il rapporto professionale nel luogo e nel tempo in cui esso è svolto.

2.         Il    professionista     deve,    tempestivamente, illustrare al cliente, con semplicità e chiarezza, gli  elementi  essenziali  e  gli  eventuali  rischi connessi alla pratica affidatagli.

 

 

 

 

3.         Il  professionista  deve  inoltre,  nel  corso  del mandato, ragguagliare tempestivamente il cliente sugli avvenimenti essenziali.

4.         Il professionista  non deve esorbitare,  salvo i

casi di urgente  necessità,  dai limiti dell’incarico conferitogli. Egli deve, tuttavia, con  prudenza,  assumere  le  iniziative opportune  e  svolgere  tutte  le  attività confacenti allo scopo concordato con il cliente.

5.         Il professionista,  nell’esecuzione  dell’incarico

conferito, non deve perseguire interessi personali in conflitto con quelli del cliente o assumere cointeressenze di natura economico

–  professionale   negli  affari  del  cliente  che

possano compromettere la sua integrità o indipendenza. Sono fatte salve le disposizioni di maggior rigore in relazione all’esercizio di specifiche funzioni professionali.

 

Articolo 23  CESSAZIONE DELLINCARICO

1.         Il  professionista  non  deve  proseguire  nello svolgimento dell’incarico qualora sopravvengano circostanze o vincoli che possano influenzare la sua libertà di giudizio, condizionare il suo operato, porlo in una situazione di  conflitto di interessi o far venir meno la sua indipendenza od obiettività.

2.         Il     professionista     non     deve     proseguire nell’assolvimento  dell’incarico  se la condotta o le richieste del cliente, o altri gravi motivi, ne impediscono il corretto svolgimento.

3.         Il  professionista   che  non  sia  in  grado   di

assolvere al proprio incarico con specifica competenza, a causa di sopravvenute modificazioni  alla  natura  del  medesimo ovvero per difficoltà della pratica, deve informare  tempestivamente  il  cliente  e chiedere  di  essere  sostituito  o  affiancato  da altro professionista.

4.         Nel      caso     di     cessazione     dall’incarico    il

professionista deve avvertire il cliente tempestivamente,  soprattutto  se  l’incarico deve essere proseguito da altro professionista.

 

Articolo 24  FONDI DEI CLIENTI, GARANZIE E PRESTITI

1.         Il      professionista     non      deve      impegnarsi

patrimonialmente o fornire garanzie al cliente o per conto di questi.

2.         Il   professionista    che   detiene   somme   del cliente o per conto di questi, deve operare con la massima diligenza ed applicare, con rigore,


i principi della buona amministrazione e della corretta contabilità.

 

Articolo 25  COMPENSO PROFESSIONALE

1.         Il  compenso,  liberamente  determinato  dalle parti,   deve   essere   commisurato all’importanza dell’incarico, alle conoscenze tecniche e all’impegno richiesti, alla difficoltà della prestazione, tenuto conto anche del risultato  economico  conseguito  e  dei vantaggi, anche non patrimoniali, derivati al cliente.

2.         [abrogato]

3.         [abrogato]

4.         [abrogato]

5.         La ripartizione dei compensi tra professionisti che assistano congiuntamente un cliente o che partecipino ad un’associazione professionale avviene in base ad un accordo tra gli stessi.

6.          E’ fatto divieto di ritenere i documenti  e gli

atti ricevuti dal cliente a causa del mancato pagamento degli onorari o per il mancato rimborso delle spese anticipate.

 

CAPO 3 – RAPPORTI CON GLI ENTI ISTITUZIONALI DI CATEGORIA

 

Articolo 26  ELETTORATO ATTIVO

1.         Il   professionista   partecipa,   di   regola,   alle assemblee  elettive  così  come  alle  altre assemblee istituzionali.

2.         Ciascun   iscritto   può   svolgere   attività   di

promozione  elettorale  nei  confronti  di candidati a cariche elettive, diffondendo programmi e notizie relative alle proprie attività,  non  solo professionali.  Può indicare le  differenze  tra  il  programma  di  un candidato e quelli di altri colleghi che si candidino per la medesima carica. Nell’esprimere   critiche   o  proposte   inerenti alla  carica,   l’iscritto   dovrà  comunque astenersi da considerazioni irriguardose nei confronti dei candidati.

 

Articolo 27  ELETTORATO PASSIVO

1.         Il professionista che si candidi per una carica istituzionale  elettiva  può  informarne  i colleghi  anche  diffondendo  programmi  e notizie riguardanti la sua attività non soltanto professionale,   purché   nei   limiti   consentiti dalle norme di deontologia. Può indicare le differenze  tra il proprio programma  e quelli

 

 

 

 

di altri colleghi, candidati per la medesima carica.

2.         Nell’esprimere   critiche   o  proposte   inerenti alla carica il professionista deve comunque astenersi da considerazioni irriguardose nei confronti di altri candidati.

 

Articolo 28  INCARICHI ISTITUZIONALI

1.         Il     professionista     che     ricopre     incarichi istituzionali in base all’ordinamento professionale   a   livello   locale   o   nazionale opera con spirito di servizio nei confronti dell’intera   categoria   per   la   valorizzazione della   professione,   nell’interesse   pubblico   e degli iscritti, tutelando la pari dignità e pari opportunità di ciascun iscritto.

2.         Egli promuove le iniziative volte a realizzare

aggregazioni e associazioni professionali, allo scopo di favorire la formazione, la specializzazione  degli  iscritti  e il miglioramento delle prestazioni professionali; favorisce, nel rispetto delle norme dell’Ordinamento, l’evoluzione e lo sviluppo del senso di identità e di appartenenza alla categoria; si astiene dall’accettare incarichi professionali nel caso in cui venga richiesta all’Ordine l’indicazione di singoli nominativi per lo svolgimento di tali incarichi; promuove e favorisce la partecipazione di tutti gli iscritti alla  vita  dell’Ordine,  anche  al  fine  di assicurare il ricambio negli organi di governo della professione, locali e nazionali, tenuto conto dei limiti posti dalla legge alla loro rieleggibilità.

 

periodo      in      cui      intendaparteciparea
competizioni         elettoralipoliticheo
amministrative.

 

3.         Il   professionista   che   ricopra   incarichi   di rappresentanza  della  categoria  professionale si asterrà dall’esercizio di tale funzione per il

 

 

 

 

Articolo 29  RAPPORTI CON GLI ORDINI LOCALI ED IL CONSIGLIO NAZIONALE

1.         Nell’esercizio   del  suo  diritto  di  esprimere liberamente   le  proprie  opinioni   e  del  suo diritto di critica, costituzionalmente garantiti, ciascun professionista deve comportarsi, nei confronti degli organi della professione, con rispetto e considerazione.

2.         Il  professionista  dovrà  rendersi  disponibile, nei limiti delle sue possibilità, per eventuali richieste    di    collaborazione    e    partecipare


attivamente   alla  vita  dell’Ordine,   a  livello locale o nazionale.

 

Articolo 30  RAPPORTI CON LA CASSA

NAZIONALE DI PREVIDENZA

1.         Le    disposizioni     dei    precedenti     articoli, contenuti   nel  presente   Capo,   si  applicano anche nell’ambito delle Casse Nazionali di Previdenza, in quanto compatibili.

 

 

CAPO 4 – RAPPORTI CON COLLABORATORI E DIPENDENTI

Articolo 31  RAPPORTI CON COLLABORATORI

1.         I  rapporti  con  i  collaboratori  devono  essere improntati al reciproco rispetto e coordinati in modo  tale  da  consentire  il  miglior svolgimento dell’attività professionale.

2.         In particolare il professionista deve evitare di

avvalersi della collaborazione di terzi che esercitano abusivamente la professione e non deve  distogliere  con  mezzi  sleali  i collaboratori altrui.

 

Articolo 32  REMUNERAZIONE  DEI DIPENDENTI

1.         Nei rapporti con i dipendenti il professionista è  tenuto   a  rispettare   le  norme   vigenti   di diritto del lavoro sia per quanto attiene alla retribuzione sia per quanto attiene alle qualifiche previste.

 

Articolo 33  RISPETTO DELLA RISERVATEZZA

1.         Il   professionista    deve   vigilare   affinché   i collaboratori   e  i  dipendenti   siano  a conoscenza  e  rispettino  gli  obblighi  del segreto e della riservatezza professionale che anch’essi sono tenuti ad osservare.

 

Articolo 34  COLLABORATORI  DI ALTRI PROFESSIONISTI

1.         Nell’ipotesi   di  collaborazione   con   soggetti

provenienti da altri studi professionali il professionista   deve   attenersi   a  principi   di lealtà e correttezza con i colleghi titolari di tali altri studi.

 

 

CAPO 5 – RAPPORTI CON I TIROCINANTI

Articolo 35  DOVERI DEL PROFESSIONISTA

1.         Il  professionista  ha  il  dovere  di  favorire  lo sviluppo della professione accogliendo, nei limiti  delle  proprie  esigenze  operative,  chi

 

 

 

 

chieda, direttamente o attraverso l’Ordine locale, di poter svolgere il tirocinio professionale,   ovvero   adoperandosi   perché tale possibilità si realizzi presso altri colleghi.

2.         Il professionista deve impegnarsi affinché chi

svolge il tirocinio presso il proprio studio apprenda la deontologia, la tecnica e la prassi professionale riferita ai campi di attività dello studio  anche,  in  quanto  possibile, permettendo al tirocinante di partecipare, in qualità  di  uditore,  alla  trattazione  delle pratiche con il cliente e i terzi.

3.         Qualora   sia   data   attuazione    al   disposto

dell’art. 43 del decreto n. 139 del 2005,  che prevede  l’integrazione  del  tirocinio  negli studi universitari, il professionista deve consentire al tirocinante di partecipare alle lezioni universitarie previste nel biennio di studi  finalizzato  al  conseguimento  del diploma  di laurea  specialistica  o magistrale, di curare la preparazione dei esami e di partecipare  alle  relative  sessioni  d’esame.  A tal fine, il professionista e il tirocinante si adegueranno, quanto alle modalità di svolgimento contestuale del tirocinio e degli studi  universitari   specialistici   o  magistrali, alle  indicazioni  che  saranno  fornite  al riguardo dal Consiglio Nazionale.

4.         Non   è   consentito   affidare   a   chi   svolge tirocinio  professionale  solo  compiti meramente esecutivi.

5.         Il professionista deve gestire i rapporti con chi svolge il tirocinio presso il suo studio nella massima chiarezza con riferimento ai compiti, ai  ruoli,  agli  elementi  economici  ed  in generale a tutte le condizioni alle quali le due parti si devono attenere durante e dopo lo svolgimento del tirocinio.

6.         Il     professionista      deve      consegnare      al tirocinante  all’inizio  del  periodo  di  tirocinio una copia del presente Codice.

7.         Il   professionista   deve   vigilare   affinché   il tirocinante sia a conoscenza e rispetti gli obblighi del segreto e della riservatezza professionale, che anch’egli è tenuto ad osservare.

 

Articolo 36  OBBLIGHI DEL TIROCINANTE

1.         Il tirocinante  deve  astenersi,  con il massimo scrupolo, dal tentativo di acquisire clienti attingendoli dalla clientela dello studio presso il quale ha svolto il tirocinio.


2.         Al  termine  del  tirocinio,  il  tirocinante  non potrà appropriarsi, senza l’esplicito consenso del professionista, di documenti, procedure, modulistica               e    dati,    anche    in    formato elettronico, propria dello studio.

3.         Il   professionista   e   il   tirocinante   possono concordare  che  il  tirocinante  non  potrà,  per un determinato periodo di tempo successivo alla cessazione del rapporto di tirocinio, accettare incarichi da clienti conosciuti presso lo studio durante il tirocinio stesso, senza l’esplicito consenso del titolare. In tal caso,  si applicano le disposizioni  di legge in materia di limiti contrattuali della concorrenza.

4.         Il tirocinante non può usare carta da lettere o

biglietti da visita intestati dai quali egli risulti come   collaboratore   dello   studio   presso   il quale svolge il tirocinio senza l’esplicito consenso del titolare.

5.         Il  tirocinante  è  tenuto  a  rispettare  tutte  le

regole previste nel presente Codice, in quanto applicabili.

 

Articolo 37  TRATTAMENTO  ECONOMICO E DURATA DEL TIROCINIO

1.         Il  rapporto   di   tirocinio,   considerato   come

periodo  di  apprendimento   professionale,   è per sua natura gratuito. Tuttavia, il professionista non mancherà di attribuire al praticante somme, a titolo di borsa di studio, per favorire ed incentivare l’assiduità e l’impegno nell’attività svolta.

2.         Il      tirocinio     finalizzato     al      sostenimento

dell’Esame  di  Stato  non  dovrebbe  protrarsi oltre il periodo mediamente necessario in relazione alle previsioni di legge e ai tempi tecnici inerenti al calendario della sessione d’esame.

3.         Trascorso    tale    periodo    il    rapporto    di collaborazione, potendo comportare una diversa   configurazione   giuridica,   sarà regolato   dalla   libera   determinazione   delle parti,  così  come  ogni  rapporto  di collaborazione con tirocinanti che abbiano già sostenuto          l’Esame     di    Stato     con     esito favorevole.

 

 

CAPO 6 – ALTRI RAPPORTI

Articolo 38  RAPPORTI CON I PUBBLICI UFFICI

1.         Nei rapporti con i magistrati, i membri delle commissioni tributarie e i funzionari della pubblica amministrazione,  il professionista si

 

 

 

 

comporta  con  rispetto  delle  pubbliche funzioni, senza assumere atteggiamenti in contrasto con la propria dignità professionale.

2.         Il   professionista    che   sia   in   rapporti    di

parentela  o amicizia  o familiarità  con  i soggetti di cui al primo comma non deve utilizzare, né sottolineare, né vantare tale circostanza al fine di avvantaggiare l’esercizio della propria attività professionale.

 

Articolo 39  RAPPORTI CON LA STAMPA

1.         Nei  rapporti  con  la  stampa  e  con  gli  altri mezzi di informazione il professionista, in particolar modo in occasione di interventi professionali in eventi di grande risonanza, deve usare cautela in ossequio all’obbligo di riservatezza nei confronti del cliente e all’osservanza delle disposizioni del presente Codice.

 

Articolo 40  RAPPORTI CON ALTRE PROFESSIONI

1.         Il  professionista,  qualora  nell’esercizio  della professione abbia rapporti con iscritti ad altri albi professionali,  deve attenersi  al principio del  reciproco  rispetto  e  della  salvaguardia delle specifiche competenze.

 

 

TITOLO III – CONCORRENZA

 

Articolo 41  UTILIZZO DI CARICHE PUBBLICHE

1.         Il professionista non deve avvalersi di cariche politiche o pubbliche in modo tale da far fondatamente ritenere che, per effetto di esse, egli  possa  conseguire  vantaggi  professionali per sé o per altri.

 

Articolo 42  ESERCIZIO ABUSIVO DELLATTIVITÀ PROFESSIONALE

1.         È vietato al professionista  favorire l’esercizio

abusivo della professione.

 

Articolo 43  DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE

1.         E’    vietata     l’intermediazione     che     possa pregiudicare l’indipendenza e l’obiettività del professionista.

 

Articolo 44  INFORMAZIONE  E PUBBLICITÀ INFORMATIVA

1.         La  pubblicità  informativa,  con  ogni  mezzo,

avente ad oggetto l’attività professionale, le specializzazioni    ed    i    titoli    professionali


posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, è libera.

2.         Il   messaggio   pubblicitario   e   la   scelta   dei mezzi devono in ogni caso ispirarsi al buon gusto e all’immagine della professione.

3.         Le  informazioni   devono  essere  trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie.

4.         Non  possono  essere  menzionati  nominativi dei clienti che non abbiano fornito il proprio consenso, né promosse le attività di altri soggetti.

5.         Nella  denominazione   dello  studio  possono

essere menzionati i nomi dei colleghi che abbiano fatto parte in passato dello studio, previo esplicito consenso di questi o dei loro eredi.

6.         Gli  iscritti  appartenenti  ad  istituzioni  e  ad

associazioni senza fini di lucro possono utilizzare, nell’esercizio della professione, il logo rappresentativo delle stesse e l’eventuale titolo, solo se i loro fini istituzionali siano attinenti all’oggetto della professione.

7.         L’iscritto che partecipi ad una rete o network

professionale, nazionale o internazionale, può renderlo   esplicito,   comunicarlo   a  terzi   ed usarne il logo.

8.         Oltre all’utilizzo dei segni distintivi personali,

l’iscritto può utilizzare il logo rappresentativo dell’Ordine professionale secondo le regole emanate dal Consiglio Nazionale.

 

 

TITOLO IV – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

 

Articolo 45  ENTRATA IN VIGORE

1.         Il presente Codice entra in vigore il 1° maggio

2008.

2.         Per   i   fatti   commessi   a   decorrere   dal   1° gennaio 2008 ed anteriormente alla data di entrata in vigore del presente Codice, si applicano, rispettivamente, il Codice deontologico approvato dal soppresso Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, per coloro che alla data del 31 dicembre 2007 risultavano  iscritti all’Albo dei Dottori  Commercialisti,  e  il  Codice deontologico approvato dal soppresso Consiglio Nazionale dei Ragionieri e Periti Commerciali, per coloro che alla data del 31 dicembre 2007 risultavano iscritti all’Albo dei

 

 

 

Ragionieri e Periti Commerciali. I suddetti codici deontologici si applicano nella versione in vigore alla suddetta data del 31 dicembre

2007.

3.         Le norme di cui al presente Codice estendono la propria efficacia anche ai fatti e agli atti suscettibili di sanzione disciplinare, commessi prima della entrata in vigore del presente Codice, se l’applicazione delle stesse risulta essere  più  favorevole  al  trasgressore sempreché  la  sanzione  disciplinare  non  sia stata irrogata con provvedimento resosi definitivo.

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