La Legge di Bilancio 2020 (co. 679 e 680, art. 1, L. 160/2019) ha introdotto una novità sostanziale per la detrazione delle spese degli oneri ex art. 15 TUIR: la necessità di pagamento tramite mezzi tracciabili (POS, assegno, bonfico, ecc.).
Quindi, a decorrere dal 1 gennaio 2020, le detrazioni previste dall’art. 15 del TUIR spetteranno a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale, ovvero per mezzo di altri sistemi di pagamento tracciabili.
A mero titolo esemplificativo e non esaustivo non potranno essere più pagate in contanti le seguenti spese:
- gli interessi passivi, e relativi accessori, corrisposti in dipendenza di mutui ipotecari contratti per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale;
- i compensi pagati ai soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale;
- le spese sanitarie;
- le spese veterinarie;
- le spese funebri;
- le spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria;
- le spese per la frequenza di scuole dell’infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione;
- i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio morte o di invalidità permanente non inferiore al 5%;
- le erogazioni liberali;
- le spese sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra i 5 ed i 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi;
- i canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati dagli studenti iscritti ad un corso di laurea;
- spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede;
- le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza;
- le spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.
Il comma 680 della Legge di Bilancio 2020 prevede, però, due eccezioni che possono ancora essere pagate in contanti:
- gli acquisti di medicinali e di dispositivi medici;
- le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al servizio sanitario nazionale.
Su queste eccezioni attendiamo i primi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.
La Legge di Bilancio 2020 non si è limitata a prevedere questo ulteriore obbligo, ma, tramite la previsione del comma 629, gli oneri potranno essere dedotti:
- per l’intero importo, se il reddito complessivo non eccede 120.000 euro;
- per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro, se il reddito complessivo è superiore a 120.000 euro.
Ne discende che la quota di detraibilità spettante, per redditi oltre 240.000 euro, è pari a zero. Ma anche su questo punto attendiamo chiarimenti.
Sono escluse da questa ulteriore limitazione le spese sanitarie e gli interessi su prestiti e mutui ex art. 15 TUIR.